Decreto rettorale, 30 gennaio 2013, n. 88 – prot. n. 8325
Art. 9
(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)
1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all’art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta da nove membri fra professori e ricercatori, eletti dai professori e ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 47, commi 1, 2 e 3 dello Statuto e secondo modalità che saranno oggetto di una delibera del Consiglio di Dipartimento approvata nella prima seduta utile successiva all'approvazione del presente Regolamento da parte degli organi di Ateneo.
2. Qualora si prevedano eletti in rappresentanza, le elezioni dei membri possono essere ripetute limitatamente al completamento delle rappresentanze individuate.
3. La commissione ha un mandato di due anni, rinnovabile per altri due.
4. La commissione designa, con le modalità indicate dall’art. 10 successivo il proprio Presidente che la convoca e ne dirige i lavori.
5. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione persone esterne alla Commissione stessa, senza che queste abbiano diritto di voto.
6. La convocazione, comprensiva di ordine del giorno, è resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo la normativa di Ateneo ed inviata ai membri del Dipartimento almeno 48 ore prima della seduta.
7. Su delibera a maggioranza qualificata del Consiglio di Dipartimento la Commissione può venire integrata da tre membri esterni italiani o stranieri scelti fra scienziati esperti in alcune delle tematiche scientificamente coltivate dal Dipartimento.
8. Il verbale delle sedute è approvato entro la seduta successiva e reso disponibile sul sito web del Dipartimento secondo la normativa di Ateneo.
Art. 10
(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)
1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento almeno sette giorni di anticipo.
3. Per l’elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Art. 11
(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)
1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento, esercita le competenze di cui all’art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.
Ultimo aggiornamento
25.09.2024